Credito d’imposta formazione 4.0
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le disposizioni applicative del credito d’imposta in merito alla formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 . Il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale venerdì 22 giugno, ha l’obiettivo di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione delle cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Soggetti beneficiari
I soggetti che ne possono beneficiare sono tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono inclusi gli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa e le imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
Spese ammissibili
Secondo il decreto, le spese ammissibili sono quelle “finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0” sostenute nell’anno 2018.
Più precisamente, sono ammesse al credito d’imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali
Ulteriori due criteri devono essere rispettati affinchè tali spese possano rientrare nel piano agevolativo e cioè:
1- lo svolgimento delle attività formative sia espressamente disciplinato da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.
2- il legale rappresentante dell’impresa rilasci a ciascun dipendente un’attestazione dalla quale risulti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.
In particolare, il decreto stabilisce che agli effetti del credito d’imposta assumono rilievo per “le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione”.
Infine sono considerate ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Misure e modalità del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
La fruizione avviene con compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.
Va sottolineato infine che sussistono obblighi di documentazione contabile certificata oltre alla conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Per maggiori informazioni, consigliamo di visitare il sito del MISE e di consultare questa pagina http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione